Libro OTTAVO›Titolo II›Capo IV›Sez. V
Art. 1991
Criteri per l'applicazione di talune ipotesi di dispensa
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai fini dell'applicazione delle ipotesi di dispensa di cui all' si osservano le disposizioni del presente articolo.
2. Devono considerarsi non esistenti in famiglia:
a) gli affetti da imperfezioni o deformità fisiche ascrivibili alla prima e alla seconda categoria di pensione, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b) coloro che, per sopraggiunte infermità permanenti o insanabili, abbiano dovuto abbandonare la loro abituale attività lavorativa e non si siano potuti dedicare ad altra proficua attività;
c) gli irreperibili dei quali non si siano avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza, purchè ciò risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da idonea dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri, e, per i residenti all'estero, da apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità diplomatica o consolare;
d) i religiosi che abbiano pronunciato voti per i quali non possono provvedere al mantenimento della famiglia di origine;
e) il genitore che abbia abbandonato la residenza familiare senza più provvedere da almeno cinque anni al mantenimento dei propri figli, purchè ciò risulti documentato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri;
f) i detenuti per espiazione di una pena detentiva non inferiore ad anni cinque, a condizione che la pena stessa non venga a scadere nel periodo di cui l'iscritto dovrebbe compiere la ferma di leva; in tal caso, l'iscritto stesso dovrà essere avviato alle armi con la prima chiamata che avrà luogo dopo che il detenuto sia stato dimesso dal carcere.
3. Ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi se adottati durante la minore età. Per il soggetto adottato dopo la maggiore età i titoli relativi alla dispensa vanno riferiti alla famiglia di origine.
4. Gli arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rinvio, o durante la ferma di leva; sulla domanda di dispensa presentata durante la ferma di leva, si procede in via di urgenza e può essere in via provvisoria concesso l'invio in licenza illimitata senza assegni, in attesa dell'adozione del provvedimento di dispensa e del completamento della procedura per l'ammissione al congedo anticipato.
5. L'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell' è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva. Tale disposizione non è applicabile nelle ipotesi di cui all', comma 1, lettere e) e f) e può non essere applicata, per disposizione del Ministro, in uno o più degli altri casi di cui al comma 1 del citato , in caso di eccedenza del contingente.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1991