Libro OTTAVO›Titolo II›Capo IV›Sez. VII
Art. 2001
Rinvio della prestazione del servizio militare dei fratelli che devono presentarsi contemporaneamente alle armi
In vigore dal 9 ott 2010
1. Qualora due fratelli debbano presentarsi contemporaneamente alle armi, uno di essi, su sua richiesta e con l'assenso dell'altro fratello, può ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2001