Libro OTTAVO›Titolo II›Capo IV›Sez. IV
Art. 1987
2079 / 2493Rimpatrio degli arruolati residenti all'estero
In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva, che intendono rimpatriare o devono rimpatriare per compiere la ferma di leva, ne danno comunicazione alle autorità diplomatiche o consolari.
2. I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari risultano abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette autorità al comando competente.
3. Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1987