Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VIII›Sez. II
Art. 2081
2173 / 2493Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti
In vigore dal 27 mar 2012
1. I renitenti che si presentano spontaneamente, o che vengono fermati e tradotti, sono esaminati dal Consiglio di leva nella seduta eventualmente in corso o in quella successiva alla loro presentazione o fermo per essere arruolati, se riconosciuti idonei al servizio militare.
2. Per i renitenti che, pur essendosi presentati, non adempiono all'obbligo di sottoporsi all'esame personale, il Consiglio di leva procede all'arruolamento senza visita.
3. Il Consiglio di leva può annullare, se ricorrono i presupposti per l'autotutela, la dichiarazione di renitenza.
4. Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento, è denunciato, dal presidente del Consiglio di leva, all'autorità giudiziaria penale ordinaria.
5. I renitenti che sono arruolati e appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, sono incorporati con la chiamata eventualmente in corso o con quella successiva all'arruolamento, a meno che non hanno titolo all'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, o al ritardo od al rinvio.
6. Essi seguono le sorti della classe, contingente o scaglione con il quale sono stati incorporati.
7. Per i renitenti residenti all'estero, valgono le disposizioni di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2081