Libro OTTAVOTitolo IICapo VIIISez. II

Art. 2086

Punibilità dell'iscritto e del favoreggiatore colpevole di reati, ancorchè non si trovi nel territorio della Repubblica

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commetta in territorio estero delitti previsti dal presente titolo o dal codice penale è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel territorio della Repubblica. 2. Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorre in qualsiasi modo, nel delitto commesso dall'iscritto è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel territorio della Repubblica. 3. Se è stato giudicato all'estero per il medesimo fatto, è giudicato nuovamente nella Repubblica, se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2086

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