Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VIII›Sez. II
Art. 2088
Giurisdizione del giudice ordinario
In vigore dal 9 ott 2010
1. I reati di cui alla presente sezione rientrano nella giurisdizione del giudice penale ordinario.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2088