Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VIII›Sez. III
Art. 2089
Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari di leva e i militari in congedo che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un Corpo, di un'Arma o di una specialità, o comunque di menomare la loro incondizionata idoneità al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti dagli articoli dal 157 al 163 del codice penale militare di pace e dall' del codice penale militare di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2089