Libro PRIMO›Titolo IV›Capo III›Sez. I
Art. 115
Vigilanza in mare
In vigore dal 9 ott 2010
1. La Marina militare espleta:
a) il servizio di vigilanza, ai sensi all', lettera c), legge 31 dicembre 1982, n. 979, che in caso di necessità può integrare quello di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto. Il servizio è svolto in base alle direttive emanate d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa, sentite, se occorre, le altre amministrazioni interessate. La Marina militare provvede all'equipaggiamento e alla condotta dei mezzi;
b) la sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle relative norme, ai sensi degli , legge 31 dicembre 1982, n. 979, e 12, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.
2. Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al comma 1, lettera a), conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui all', legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono a carico del Ministero della difesa.
3. Ai comandanti delle unità di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell', comma 3, del codice di procedura penale.
Storico versioni
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