Libro PRIMO›Titolo IV›Capo III›Sez. I
Art. 119
Corpo di stato maggiore
In vigore dal 15 giu 2016
1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:
a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;
b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;
c) comandare le forze navali comunque costituite;
d) comandare i comandi marittimi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare;
e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo del genio della marina, specialità armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare;
f) dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni;
g) dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale;
h) dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime;
i) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;
l) adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero;
m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2017.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-119