Libro PRIMOTitolo IVCapo IIISez. I

Art. 124

Organizzazione territoriale periferica della Marina militare

In vigore dal 26 feb 2014
1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i Comandi marittimi che dipendono, per le funzioni territoriali, dal Capo di stato maggiore della Marina. 2. I Comandi marittimi della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessità, se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui all', può compromettere la sicurezza della navigazione, e deve, comunque, essere garantita la continuità dell'attività operativa. 3. Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi marittimi sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-124

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