Libro PRIMO›Titolo IV›Capo III›Sez. I
Art. 128
Attività di pilotaggio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati è affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, è in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari.
2. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti.
3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore dell'Aeronautica militare e della Marina militare, al pilotaggio degli aerei imbarcati può essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-128