Art. 128 · Attività di pilotaggio
Libro PRIMOTitolo IVCapo IIISez. I

Art. 128

132 / 2493

Attività di pilotaggio

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati è affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, è in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari. 2. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti. 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore dell'Aeronautica militare e della Marina militare, al pilotaggio degli aerei imbarcati può essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-128