Libro PRIMO›Titolo IV›Capo III›Sez. I
Art. 129
Studi e approvvigionamento della Marina militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa.
2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformità alle procedure in vigore per l'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa.
3. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa è presentata annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli studi e del programma di acquisizione, con la quantificazione delle relative incidenze finanziarie.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-129