Libro PRIMOTitolo IVCapo IIISez. I

Art. 129

Studi e approvvigionamento della Marina militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa. 2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformità alle procedure in vigore per l'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa. 3. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa è presentata annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli studi e del programma di acquisizione, con la quantificazione delle relative incidenze finanziarie.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-129

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