Libro PRIMOTitolo IVCapo IIISez. I

Art. 125

Aviazione antisommergibile della Marina militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Aviazione <<antisommergibile>> di cui all' fa parte organicamente dell'Aeronautica militare, e dipende, per l'impiego, dalla Marina militare. 2. I reparti dell'Aviazione <<antisommergibile>> sono costituiti: a) da personale dell'Aeronautica militare; b) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto militare di pilota rilasciato dall'Aeronautica militare e abilitati al pilotaggio dei velivoli <<antisommergibile>> in dotazione ai reparti; c) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano; d) da personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di <<specialista aeronautico>> rilasciato dall'Aeronautica militare. 3. Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della Marina militare è stabilito con il decreto del Ministro della difesa. 4. Il generale ispettore dell'aviazione per la Marina militare, di cui all', e il personale dei reparti dell'Aviazione <<antisommergibile>> sono compresi negli organici delle rispettive Armi o Corpi. 5. Agli ufficiali della Marina militare piloti e ai sottufficiali, graduati e comuni della Marina militare in possesso del brevetto di specialista aeronautico, in servizio presso i gruppi aerei <<antisommergibile>>, sono estese le norme che regolano l'attività di volo del personale dell'Aeronautica militare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-125

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