Libro PRIMO›Titolo IV›Capo III›Sez. I
Art. 125
Aviazione antisommergibile della Marina militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Aviazione <<antisommergibile>> di cui all' fa parte
organicamente dell'Aeronautica militare, e dipende, per l'impiego, dalla Marina militare.
2. I reparti dell'Aviazione <<antisommergibile>> sono costituiti:
a) da personale dell'Aeronautica militare;
b) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto militare di pilota rilasciato dall'Aeronautica militare e abilitati al pilotaggio dei velivoli <<antisommergibile>> in dotazione ai
reparti;
c) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano;
d) da personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di <<specialista aeronautico>> rilasciato dall'Aeronautica militare.
3. Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della Marina militare è stabilito con il decreto del Ministro della difesa.
4. Il generale ispettore dell'aviazione per la Marina militare, di cui all', e il personale dei reparti dell'Aviazione <<antisommergibile>> sono compresi negli organici delle rispettive
Armi o Corpi.
5. Agli ufficiali della Marina militare piloti e ai sottufficiali, graduati e comuni della Marina militare in possesso del brevetto di specialista aeronautico, in servizio presso i gruppi aerei <<antisommergibile>>, sono estese le norme che regolano l'attività
di volo del personale dell'Aeronautica militare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-125