Libro PRIMO›Titolo IV›Capo III›Sez. I
Art. 122
AbrogatoCorpo sanitario militare marittimo
In vigore dal 1 gen 2027
1. Rientra nelle competenze degli ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo:
a) il Servizio medico chirurgico occorrente alla Marina militare sia a terra sia a bordo;
b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della difesa;
c) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo;
d) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;
e) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura alla Marina militare ed effettuare ogni altro Servizio sanitario per la Marina militare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-122