Art. 122 · Corpo sanitario militare marittimo
Libro PRIMOTitolo IVCapo IIISez. I

Art. 122

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Corpo sanitario militare marittimo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Rientra nelle competenze degli ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo: a) il Servizio medico chirurgico occorrente alla Marina militare sia a terra sia a bordo; b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della difesa; c) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo; d) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali; e) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura alla Marina militare ed effettuare ogni altro Servizio sanitario per la Marina militare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-122