Libro PRIMO›Titolo IV›Capo III›Sez. I
Art. 122
126 / 2493Corpo sanitario militare marittimo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Rientra nelle competenze degli ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo:
a) il Servizio medico chirurgico occorrente alla Marina militare sia a terra sia a bordo;
b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della difesa;
c) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo;
d) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;
e) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura alla Marina militare ed effettuare ogni altro Servizio sanitario per la Marina militare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-122