Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VIII›Sez. III
Art. 2090
Mancanza alla chiamata
In vigore dal 9 ott 2010
1, L'arruolato o il militare in congedo che commette i delitti di mancanza alla chiamata previsti dal codice penale militare di pace o dal codice penale militare di guerra o da altre leggi penali militari è punito con le pene ivi stabilite.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2090