Libro OTTAVOTitolo IICapo VIIISez. III

Art. 2092

Militari mancanti alla chiamata in attesa di giudizio

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il militare in attesa di giudizio perché imputato di mancanza alla chiamata alle armi della sua classe, contingente o scaglione, o perché imputato di mancanza alla chiamata per istruzione, è assegnato ed avviato ad un Corpo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2092

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