Libro OTTAVO›Titolo III›Capo I
Art. 2097
Ambito e disciplina applicabile
In vigore dal 9 ott 2010
1. Coloro che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati dai principi fondamentali della Costituzione.
2. Per quanto non disposto dal presente titolo, in ordine ai requisiti per la chiamata alla leva e alle armi, al procedimento di chiamata e arruolamento e ai titoli di dispensa, ritardo, rinvio, si applica quanto previsto dai titoli I e II.
3. Il servizio civile sostitutivo si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nel presente titolo. Per quanto non disposto nel presente titolo, in ordine agli enti presso cui prestare servizio civile e alle modalità di convenzionamento ed espletamento del servizio civile, si applicano gli della legge 1998, n. 230, la legge 6 marzo 2001, n. 64 e il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2097