Libro OTTAVO›Titolo III›Capo I
Art. 2101
Liste degli obiettori di coscienza e liste di leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministro della difesa trasmette tempestivamente all'Ufficio nazionale per il servizio civile l'elenco di tutti gli obiettori.
Ove, occorra, le modalità di redazione e trasmissione dell'elenco sono specificate con il regolamento.
2. I nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.
3. La lista degli obiettori di coscienza può prevedere più contingenti annui per la chiamata al servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2101