Libro OTTAVO›Titolo III›Capo I
Art. 2104
Congedo illimitato
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.
2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2104