Libro OTTAVOTitolo IIICapo I

Art. 2105

Richiamo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli obiettori che abbiano prestato servizio civile ai sensi del presente titolo, sono soggetti, sino all'età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità. 2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco di coloro soggetti a richiamo ai sensi del comma 1. 3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste per gli ammessi al servizio civile. 4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all', sono assegnati alla Protezione civile o alla Croce rossa. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2105

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo