Libro OTTAVO›Titolo III›Capo I
Art. 2105
Richiamo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli obiettori che abbiano prestato servizio civile ai sensi del presente titolo, sono soggetti, sino all'età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco di coloro soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.
3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste per gli ammessi al servizio civile.
4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all', sono assegnati alla Protezione civile o alla Croce rossa.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2105