Libro OTTAVO›Titolo III›Capo I
Art. 2106
Incompatibilità
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'obiettore che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, nè iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio.
2. Colui che viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all', comma 1.
3. A colui che si trova già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per coloro che sono chiamati al servizio militare.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2106