Art. 2106 · Incompatibilità
Libro OTTAVOTitolo IIICapo I

Art. 2106

2198 / 2493

Incompatibilità

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'obiettore che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, nè iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio. 2. Colui che viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all', comma 1. 3. A colui che si trova già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per coloro che sono chiamati al servizio militare. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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