Art. 2104 · Congedo illimitato
Libro OTTAVOTitolo IIICapo I

Art. 2104

2196 / 2493

Congedo illimitato

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza. 2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2104