Art. 2089 · Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare
Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VIII›Sez. III

Art. 2089

2208 / 2542

Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari di leva e i militari in congedo che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un Corpo, di un'Arma o di una specialità, o comunque di menomare la loro incondizionata idoneità al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti dagli articoli dal 157 al 163 del codice penale militare di pace e dall' del codice penale militare di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2089