Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VIII›Sez. II
Art. 2086
2178 / 2493Punibilità dell'iscritto e del favoreggiatore colpevole di reati, ancorchè non si trovi nel territorio della Repubblica
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commetta in territorio estero delitti previsti dal presente titolo o dal codice penale è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel territorio della Repubblica.
2. Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorre in qualsiasi modo, nel delitto commesso dall'iscritto è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel territorio della Repubblica.
3. Se è stato giudicato all'estero per il medesimo fatto, è giudicato nuovamente nella Repubblica, se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2086