Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VIII›Sez. II
Art. 2082
Ammissione del renitente all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il renitente per il quale sia intervenuto l'annullamento della dichiarazione di renitenza ai sensi dell', comma 3, o che sia stato assolto dall'autorità giudiziaria, è considerato, ai fini dell'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, alla stessa stregua degli iscritti regolarmente presentatisi.
2. Il comma 1 si applica anche al renitente denunciato fino a che non sia intervenuta sentenza di condanna. Ove intervenga la condanna, l'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva è revocata, a meno che il titolo esistente prima dell'arruolamento sussista anche dopo la condanna.
3. Il renitente condannato può utilmente invocare il beneficio dell'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, purchè il titolo sia sorto dopo l'arruolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2082