Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VIII›Sez. II
Art. 2079
Renitenza alla leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. È considerato renitente alla leva:
a) l'iscritto che senza legittimo motivo, nel giorno prefisso, non si presenti all'esame personale ed arruolamento o alla nuova visita disposta ai fini di cui all', comma 1, lettera a) e di cui all', comma 2, o che trovandosi all'estero non regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati;
b) l'iscritto che, pur essendosi presentato al Consiglio di leva, non adempia all'obbligo di sottoporsi all'esame personale;
c) l'iscritto che, trovandosi in navigazione o impegnato in campagne di pesca periodica, non regoli la sua posizione di leva nei termini fissati dall', comma 4;
d) il marinaio mercantile, non militare in congedo, che si sottragga all'arruolamento eccezionale previsto dall'.
2. La dichiarazione di renitenza è pronunciata dal Consiglio di leva per tutti gli iscritti alla leva.
3. Per gli arruolati eccezionalmente nella Marina militare, di cui al comma 1, lettera d), la dichiarazione di renitenza è pronunciata, all'estero, dalle autorità diplomatiche o consolari o dai comandanti delle navi militari.
4. Il renitente alla leva è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5. I limiti minimo e massimo di cui al comma 4 sono ridotti:
a) a due mesi e a un anno per chi si presenta spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza;
b) a sei mesi e a due anni per chi si presenta spontaneamente dopo il suddetto limite di tempo;
c) a un mese e a due anni per colui che, fermato e tradotto davanti al Consiglio di leva, sia stato giudicato inabile al servizio militare;
d) a un mese e a sei mesi, ovvero a un mese e a un anno per colui che, presentatosi spontaneamente entro un anno dalla dichiarazione di renitenza, ovvero dopo trascorso l'anno dalla dichiarazione stessa, sia stato giudicato inabile al servizio militare.
6. La reclusione a cui è condannato il renitente che non ha titolo all'eventuale dispensa o all'esenzione dalla prestazione del servizio viene scontata quando il renitente è inviato in congedo illimitato.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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