Libro OTTAVOTitolo IICapo VIIISez. II

Art. 2076

Omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie per la formazione delle liste di leva di mare o indebita inclusione nelle stesse

In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque, con frode o con raggiri, omette o indebitamente cancella giovani soggetti alla leva di mare, dalle note preparatorie della medesima, oppure include indebitamente nelle note stesse di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva di mare, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 31,00. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano al giovane della cui omissione o cancellazione si tratta, che commette, anche a titolo di concorso, il delitto di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2076

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