Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VIII›Sez. I
Art. 2073
Esclusione dal beneficio dell'eventuale ammissione a dispensa dal compiere la ferma di leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. Non possono essere ammessi all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, nè rimanere in tale posizione:
a) gli iscritti di leva ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente capo, salvo quanto dispone l' per i renitenti;
b) gli iscritti di leva che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità;
c) i militari che, ai sensi del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione o di allontanamento illecito o di mancanza alla chiamata;
d) coloro che siano stati condannati per il delitto di sottrazione alla leva, a meno che il titolo non sia sorto dopo il loro arruolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2073