Libro OTTAVOTitolo IICapo VIISez. II

Art. 2068

Riduzione di servizio agli ufficiali e agli aspiranti in servizio di leva

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministro della difesa può, in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, concedere una riduzione del servizio alle armi agli ufficiali ed agli aspiranti del servizio permanente o di complemento, con obblighi di leva.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2068

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