Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VII›Sez. II
Art. 2068
Riduzione di servizio agli ufficiali e agli aspiranti in servizio di leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministro della difesa può, in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, concedere una riduzione del servizio alle armi agli ufficiali ed agli aspiranti del servizio permanente o di complemento, con obblighi di leva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2068