Libro OTTAVO›Titolo II›Capo VII›Sez. II
Art. 2066
Anticipazione del congedo illimitato d'ufficio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministro della difesa ha facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato, con provvedimento di carattere generale, dei militari alle armi quando, per diminuite esigenze, la forza alle armi risulti esuberante.
2. Il congedo anticipato può essere totale o parziale e, ove sia parziale, può essere disposto per contingenti o scaglioni di classe, oppure per Armi, Corpi, servizi, specialità, categorie e specializzazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2066