Libro OTTAVOTitolo IICapo VIISez. I

Art. 2063

Esenzioni o ritardi dal richiamo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro per i quali ricorrano presupposti che secondo il presente codice costituiscono titolo per dispense, ritardi, rinvii, o che si trovino in altre speciali condizioni fissate dal regolamento in occasione della guerra o di grave crisi internazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2063

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