Art. 8

Programma nazionale di conformità alla B.P.L.

In vigore dal 28 apr 2007
1. Il Programma nazionale di conformità alla BPL, di cui all', comma 1, lettera c), deve prevedere in ogni caso: a) il controllo, almeno ogni due anni, dei centri di saggio inseriti nell'elenco nazionale; tale controllo comprende un'ispezione generale, nonché una revisione di studio terminato o in corso; b) speciali ispezioni o revisioni di studi anche su richiesta delle autorità competenti di altri Stati e della Commissione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;50#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Attuazione delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE, concernenti l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche. — Programma nazionale di conformità alla B.P.L. | Portale Normativo