Art. 6

Riservatezza

In vigore dal 28 apr 2007
1. Le informazioni riservate sotto il profilo commerciale, nonché le altre informazioni riservate alle quali si ha accesso nell'attività di ispezione possono essere comunicate, ove necessario, alla Commissione europea, alle autorità regolatorie nazionali e degli altri Stati membri ed alle autorità specificamente designate responsabili della attività di B.P.L., nonché all'organismo che finanzia un centro di saggio o una ricerca, direttamente interessato a una data ispezione o verifica. 2. Non sono considerati riservati i nomi dei laboratori sottoposti ad ispezione, la loro conformità alla B.P.L. e le date nelle quali le ispezioni di laboratorio o le verifiche degli studi hanno avuto luogo. 3. È fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto compatibili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;50#art-6

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