Art. 3
Verifica dell'applicazione dei principi di B.P.L.
In vigore dal 28 apr 2007
1. La conformità dei centri di saggio ai principi di B.P.L. è verificata mediante le ispezioni dei centri medesimi e le revisioni di studi di cui all'allegato II, parte B, con le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità in data 4 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, anche su richiesta delle autorità competenti di altri Stati e della Commissione europea.
2. Le ispezioni dei centri di saggio e le revisioni di studi sono effettuate da ispettori scelti tra funzionari del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, tra esperti di altre amministrazioni pubbliche, inseriti in una lista nazionale approvata con decreto del Ministro della salute, secondo quanto previsto dal citato decreto del Ministro della sanità in data 4 luglio 1997.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;50#art-3