Art. 4

Certificazione di conformità

In vigore dal 28 apr 2007
1. Qualora gli accertamenti effettuati diano esito positivo, il Ministero della salute provvede a certificare che il centro di saggio opera conformemente ai principi di B.P.L. relativamente a quanto comunicato dallo stesso ai sensi dell', comma 2, secondo la formula: «certificazione di conformità alla buona pratica di laboratorio ai sensi della direttiva 2004/9/CE il....................». 2. Qualora dagli accertamenti effettuati risulti che il centro di saggio non opera nel rispetto dei principi di B.P.L., il Ministero della salute dà comunicazione al centro interessato delle carenze riscontrate affinché le stesse siano eliminate. Qualora anche a seguito di successivi accertamenti permangano le carenze riscontrate, il centro non viene iscritto o viene cancellato dall'elenco nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;50#art-4

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Art. 4 Attuazione delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE, concernenti l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche. — Certificazione di conformità | Portale Normativo