Art. 9
Aggiornamento degli allegati
In vigore dal 28 apr 2007
1. Il Ministero della salute, previo parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, in attuazione di direttive comunitarie, provvede alla modifica degli allegati al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;50#art-9