Art. 12

Norma finale

In vigore dal 28 apr 2007
1. I centri di saggio che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano autorizzati ai sensi dell' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, sono considerati centri di saggio certificati ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;50#art-12

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Art. 12 Attuazione delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE, concernenti l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche. — Norma finale | Portale Normativo