Art. 10

Spese relative ai sopralluoghi e alle verifiche dei centri di saggio

In vigore dal 28 apr 2007
Spese relative ai sopralluoghi e alle verifiche dei centri di saggio 1. Le spese relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per le verifiche e le certificazioni di cui agli sono a carico dei centri di saggio secondo tariffe e modalità di versamento, da stabilirsi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del costo effettivo delle prestazioni. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;50#art-10

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Art. 10 Attuazione delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE, concernenti l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche. — Spese relative ai sopralluoghi e alle verifiche dei centri di saggio | Portale Normativo