Art. 10
10 / 13Spese relative ai sopralluoghi e alle verifiche dei centri di saggio
In vigore dal 28 apr 2007
Spese relative ai sopralluoghi e alle verifiche dei centri di saggio 1. Le spese relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per le verifiche e le certificazioni di cui agli sono a carico dei centri di saggio secondo tariffe e modalità di versamento, da stabilirsi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del costo effettivo delle prestazioni. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;50#art-10