Art. 7

Coordinamento delle attività di B.P.L.

In vigore dal 28 apr 2007
1. Il Ministero della salute, attraverso l'attività coordinata dei propri uffici, relativa alla B.P.L. provvede a: a) formare e tenere aggiornato l'elenco generale dei centri di saggio di cui all'; b) formare, tenere aggiornato e pubblicare l'elenco dei centri che operano secondo i principi di B.P.L.; c) curare l'elaborazione e l'attuazione del Programma nazionale di conformità alla B.P.L., come definito nell'allegato II, parte A; d) curare la predisposizione della lista nazionale degli ispettori di B.P.L. di cui all', comma 2; e) predisporre la relazione annuale di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;50#art-7

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