Art. 7
7 / 13Coordinamento delle attività di B.P.L.
In vigore dal 28 apr 2007
1. Il Ministero della salute, attraverso l'attività coordinata dei propri uffici, relativa alla B.P.L. provvede a:
a) formare e tenere aggiornato l'elenco generale dei centri di saggio di cui all';
b) formare, tenere aggiornato e pubblicare l'elenco dei centri che operano secondo i principi di B.P.L.;
c) curare l'elaborazione e l'attuazione del Programma nazionale di conformità alla B.P.L., come definito nell'allegato II, parte A;
d) curare la predisposizione della lista nazionale degli ispettori di B.P.L. di cui all', comma 2;
e) predisporre la relazione annuale di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;50#art-7