Art. 8
8 / 13Programma nazionale di conformità alla B.P.L.
In vigore dal 28 apr 2007
1. Il Programma nazionale di conformità alla BPL, di cui all', comma 1, lettera c), deve prevedere in ogni caso:
a) il controllo, almeno ogni due anni, dei centri di saggio inseriti nell'elenco nazionale; tale controllo comprende un'ispezione generale, nonché una revisione di studio terminato o in corso;
b) speciali ispezioni o revisioni di studi anche su richiesta delle autorità competenti di altri Stati e della Commissione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;50#art-8