Capo II
Art. 69
Appalto di operazioni
In vigore dal 26 mag 2019
1. Ogni operazione di importazione, di produzione o operazione collegata, affidata contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto.
2. Il contratto definisce chiaramente le responsabilità delle parti e in particolare l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata, di cui all', comma 2, lettera c), responsabile della certificazione di ciascun lotto, deve esercitare le proprie funzioni.
3. L'appaltatore non può subappaltare alcun lavoro affidatogli senza un'autorizzazione scritta del committente.
4. Nelle more dell'applicazione dell', paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, l'appaltatore rispetta i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione applicabili alle operazioni interessate e stabiliti nel territorio dell'Unione europea e si sottopone alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti di cui all', comma 1, lettera a), del presente decreto e all' del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-69