Capo II

Art. 70

Reclami e ritiri del medicinale

In vigore dal 26 mag 2019
1. Per i medicinali, il produttore mette in opera un sistema che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque momento, dei medicinali già nella rete di distribuzione. Egli registra ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa l'AIFA e, se del caso, il titolare dell'AIC di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri dal mercato o ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti del possibile, indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal mercato sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui all', comma 7. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2019, N. 37. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2019, N. 37.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-70

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Art. 70 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Reclami e ritiri del medicinale | Portale Normativo