Capo II

Art. 72

Etichettatura

In vigore dal 6 lug 2006
1. L'etichettatura di un medicinale sperimentale deve garantire la tutela del soggetto e la tracciabilità, deve consentire l'identificazione del medicinale e dello studio clinico e permettere l'uso adeguato del medicinale sperimentale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-72

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Art. 72 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Etichettatura | Portale Normativo