Capo II

Art. 71

Autoispezione

In vigore dal 26 mag 2019
1. In seno al sistema qualità farmaceutica, il produttore effettua ripetute autoispezioni per controllare l'applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione e proporre le necessarie azioni correttive o le misure preventive. Le autoispezioni sono registrate come pure tutti i successivi correttivi e tali registrazioni sono conservate per almeno dieci anni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-71

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Art. 71 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Autoispezione | Portale Normativo