Capo II
Art. 71
Autoispezione
In vigore dal 26 mag 2019
1. In seno al sistema qualità farmaceutica, il produttore effettua ripetute autoispezioni per controllare l'applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione e proporre le necessarie azioni correttive o le misure preventive. Le autoispezioni sono registrate come pure tutti i successivi correttivi e tali registrazioni sono conservate per almeno dieci anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-71