Titolo V

Art. 74

Etichettatura per blister e confezionamento primario di piccole dimensioni

In vigore dal 6 lug 2006
1. I confezionamenti primari diversi da quelli previsti ai commi 2 e 3 recano le indicazioni di cui all'. 2. Purchè contenuti in un imballaggio esterno conforme a quanto prescritto dagli , i confezionamenti primari che si presentano sotto forma di blister, possono limitarsi a recare le indicazioni seguenti: a) la denominazione del medicinale a norma dell', lettera a); b) il nome del titolare dell'AIC; c) il mese e l'anno di scadenza indicati con parole o numeri; d) il numero del lotto di produzione. 3. I confezionamenti primari di piccole dimensioni, sui quali è impossibile menzionare le informazioni di cui agli , recano almeno le indicazioni seguenti: a) la denominazione del medicinale, a norma dell', lettera a), e, se necessario, la via di somministrazione; b) la modalità di somministrazione; c) il mese e l'anno di scadenza indicati con parole o numeri; d) il numero del lotto di produzione; e) il contenuto in peso, in volume o in unità posologiche.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-74

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Art. 74 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Etichettatura per blister e confezionamento primario di piccole dimensioni | Portale Normativo